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CONTROLLI PERIODICI IMPIANTI TERMICI

In occasione della redazione di un APE (Attestato di prestazione energetica), obbligatorio in caso di vendita o locazione di un immobile, ho notato che diverse volte il controllo periodico di efficienza energetico viene effettuato anche quando non è necessario, probabilmente a causa di una confusa interpretazione delle norma. Vediamo di capire meglio.

Cosa è un impianto termico.
La definizione è data dal D.L. 192/2005 e s.m.i.   … L'impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale o estiva degli edifici, con o senza produzione di ACS, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.    tutti gli apparecchi quali, le stufe, i caminetti, gli apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante. Quest'ultimi se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e’ maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
Chiarita la definizione di impianto termico, ora passiamo ai controlli sulla sua efficienza energetica (DM 74/2013).

Controlli sull'efficienza energetica di un impianto termico (DPR 74/2013)
Li effettua il tecnico di fiducia che rilasci la scheda comprovante il controllo ed il versamento del contributo regionale.

Quadro normativo che regolamenta il controllo di efficienza energetica (DPR 74/2013)
Le norme che regolamentano il settore della climatizzazione all'interno degli edifici sono diverse, ma per rendere più comprensibile l'argomento ai profani tratterò quelle essenziali.
DPR 74/2013 e s.m.i., stabilisce i criteri di esercizio,  conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la produzione di ACS;
DM del 10.02.2014 (decreto d'attuazione del DPR 74/2013) che stabilisce tra l'altro, i modelli del libretto di impianto per la climatizzazione (Allegato I) e dei rapporti di efficienza energetica (Allegati II, III, IV e V sono quelli che vi rilascia il vostro tecnico di fiducia al momento del controllo);
-  Regolamenti regionali. Per la Calabria: "Regolamento Regione Calabria 3/2016" e s.m.i.:  "Disposizioni e criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti". Promuove l'informazione, gli accordi con associazioni di manutentori/installatori al fine di qualificare l'attività,  inoltre, quantifica il contributo da versale all'Ente Regione per i controlli, le ispezioni e la formazione del Catasto Termico Regionale.

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Cadenza dei controlli di efficienza energetica dell'impianto termico (DPR 74/2013)
La cadenza dei controlli è in funzione del tipo di generatore presente sull'impianto.  L'Allegato A del DPR 74/2013, la riporta in modo schematico. Vediamo alcuni esempi:
Impianti termici con caldaie a gas (metano o GPL), avente potenza nominale (Pn) compresa tra 10 kWt e 100 kWt. Sono le tipologie di generatore più diffuse, in genere la Pn varia tra i 20 kWt e 26 kWt). Il controllo va eseguito ogni 4 anni, se la caldaia ha un'età di esercizio inferiore agli 8 anni, ogni 2 se l'esercizio è superiore agli 8 anni.
-  Impianti termici con caldaie a gasolio ed a biomassa (legna, pellet, nocciolino, ecc.), con Pn compresa tra 10 kWt e 100 kWt. Le caldaie a gasolio in esercizio ormai sono poche, al contrario di quelle a biomassa in continua diffusione. Il controllo, per questa tipologia, va effettuato ogni due anni.
-  Impianti termici con generatori tipo macchine frigorifere o pompe di calore, avente Pn compresa tra 12 kWt e 100 kW.  Il controllo di efficienza energetica va effettuato ogni quattro anni. A questa tipologia d'impianti termici se ne aggiunge un ulteriore sull'apparecchiatura con circuito frigorifero; più avanti tratterò l'argomento.

Chi effettua i controlli di efficienza energetica e in cosa consistono
I controlli sono effettuati da un tecnico, installatore o manutentore, nominato dal responsabile dell'impianto. che deve essere in possesso dell'abilitazione prevista dal DM 37/2008. Per il controllo delle pompe di calore e macchine frigorifere, il tecnico deve essere provvisto di ulteriore certificazione F-gas e numero di patentino.

Per le caldaie a gas, gasolio e biomassa in genere il controllo consiste in una serie di operazioni non particolarmente complesse;
-  Pulizia del bruciatore e scambiatore, controllo della tenuta in generale, verifica della pulizia della canna fumaria e della presa d'aria;
-  Controllo generale dell'impianto, della termoregolazione, delle valvole, ecc.;
-  Analisi dei fumi di combustione e verifica del rendimento del generatore.

Sulle macchine frigorifere e pompe di calore il controllo consiste generalmente in:
-  Verifiche perdite di gas refrigerante ed eventuale intervento per l'eliminazione;
-  Verifiche tenuta in generale della macchina e relativo rendimento.
-  Distribuzione, controllo generale del sistema, della termoregolazione, delle valvole, ecc.;
Come anticipato, su questa apparecchiatura va effettuato un ulteriore controllo, per verificare la presenza di gas refrigeranti ad effetto serra di tipo idrofluorocar­buri (HFC), come da Regolamento Europeo sui gas fluorurati ad effetto serra (F-gas) n. 517/2014, che prevede anche l'obbligo per i cittadini, di tenere un apposito Registro delle apparecchiature e di far eseguire i controlli periodici per le perdite di gas refrigerante. Il rilascio in atmosfera di gas serra è vietato, pertanto vanno prese tutte le precauzioni per evitarlo, applicando metodi e misure economicamente valide per minimizzare l'emissione accidentale.
I controlli periodici sono obbligatori sulle apparecchiature contenenti gas refrigeranti in quantità superiore a 5 Tonnellate equivalenti di CO2. Ogni gas refrigerante ha un potenziale di riscaldamento globale  (GWP), che permette di determinare le Tonn di CO2eq (Es. di calcolo http://www.tecnodig.it/fgas/default.html).  Nella tabella 1 è riportata la periodicità dei controlli sulle perdite di gas HFC, mentre nella tabella 2 alcuni dei controlli di efficienza energetica (DM 74/2013) e dell'obbligatorietà del registro dei gas refrigeranti, in base alle caratteristiche tecniche della macchina.

Documentazione a corredo dell'impianto termico
La modulistica necessaria per produrre la documentazione è data dal DM 10.02.2014 . Questo comprende il "Libretto d'impianto" (Allegato I) ed i rapporti di controllo di efficienza energetica  (Allegato II, III, IV, V, dipende dalla tipologia di generatore).
Il libretto d'impianto va compilato dal tecnico, alla messa in servizio dell'impianto termico. Su questo vanno riportati l'identificativo del Catasto Termico Regionale, la tipologia del generatore, la rete di distribuzione, i terminali, il sistema per il controllo climatico, le prove di combustione e la produzione di ACS. Sul libretto d'impianto andranno riportati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, le modifiche, ecc. Inoltre, il tecnico redigerà il rapporto di verifica periodica di efficienza energetica (Allegato II, III, IV, V, dipende dalla tipologia di generatore) ed inserirà i dati  nel portale del Catasto Termico Regionale.
Tutta questa documentazione, libretto d'impianto e rapporto di verifica periodica di efficienza energetica, servirà al Certificatore a determinare la validità dell'Attestato di prestazione energetica (APE). 

 

Norme e modulistica di riferimento
1) DPR 74/2013;
2) Regolamento Regione Calabria 3/2016;
3) Regolamento europeo sui gas fluorurati ad effetto serra (F-gas) n. 517/2014;
4) DM 10.02.2014 Decreto attuazione DPR 74/2013;

   4.1) Allegato I - Libretto d'impianto editabile:
   4.2) Allegato II - Rapporto di controllo effic. energ. editabile per gruppi termici;
   4.3) Allegato III - Rapporto di controllo effic. energ. editabile per gruppi frigo;
   4.4) Allegato IV - Rapporto di controllo effic. energ. editabile scambiatori;
   4.5) Allegato V - Rapporto di controllo effic. energ. editabile per cogeneratori;

CEE Geom. Pio Caracciolo 
Certificatore Esperto Consulente Energetico (DPR 75/2013)
Progettazione - APE -  Diagnosi energetiche
San Marco Argentano, Cosenza, Calabria



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