Vai al contenuto

Verifiche energetiche edifici (RT ex L.10/91)

Informativa privacy

RELAZIONE TECNICA D.lg. 192/2005

(ex legge 10/1991)

In questa pagina sono sintetizzati i principali aspetti energetici (verifiche di legge, ecc.) che è necessario considerare nella realizzazione di nuovi edifici e nelle ristrutturazioni. La pagina, come del resto tutto il sito, è rivolto anche a persone che non hanno specifiche competenze tecniche nel settore dell'efficientamento energetico di edifici, ma che per vari motivi vogliono capirne di più della materia, pertanto cercherò di utilizzare un "linguaggio" comprensibile anche per i non addetti. Volutamente non tratterò gli aspetti urbanistici, strutturali ed altri che non siano strettamente energetici.

Cosa è la Relazione Tecnica D.l. 192/2005 (ex L. 10/1991)

La RT (Relazione Tecnica Dl 192/2005) è un progetto a tutti gli effetti da inserire nel titolo edilizio quando è prevista la costruzione di un nuovo edificio, oppure per la ristrutturazione nel caso di edifici esistenti, (sempre se sono previste opere che potrebbero modificare le caratteristiche energetiche dell'edificio, sistema edificio-impianto, vale a dire involucro ed impianto termico). Il progettista deve essre iscritto all'albo professionale, e viene comunemente chiamato termotecnico, dovrà redigere un progetto vero e proprio mediante uno specifico softwere certificato dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano). Il softwere applicherà quanto prescritto dai DDMM del 26/06/2015 Requisiti Minimi e Relazione Tecnica e dalla norma UNI TS 11300. Nei successivi paragrafi tratterò l'argomento con maggiori dettagli.

Evoluzione normativa settore energetico negli edifici

Ad oggi il quadro normativo energetico nell'edilizia si compone di leggi, decreti e norme tecniche derivanti anche da Direttive Europee ed accordi internazionali sul clima, a partire dagli anni '70:

  • Legge n. 376 del 30 marzo 1976 - Norme per il contenimento dei consumi energetici per usi termici negli edifici. Nasceva dal periodo di austerity dalla crisi petrolifera dovuta alla guerra del Kippur del 1973. La norma prescriveva l'isolamento termico degli edifici e la progettazione degli impianti termici. Seguirono i decreti di attuazione ed integrazione: DPR 1052/1977, DM 10/03/1977, DM 30/07/1986;
  • Legge n. 10 del 9 gennaio 1991 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Prima legge quadro che introduceva il concetto di uso razionale dell'energia ed ancora le modalità di progettazione e gestione del sistema Edificio Impianto. Altro concetto importante fu il FEN1 Fabbisogno energetico normalizzato. Successivi decreti di attuazione ed integrazione: DPR 412/1993, DM 13/12/1993, DPR 551/1999, e norma tecniche UNI 5364, 8065, 9182 ed altre. Con il DM 13/12/1993 furono emanati i modelli per la compilazione della Relazione Tecnica previsti dalla stessa Legge 10/1991, modelli in gran parte oggi in uso;
  • Decreto legge n. 192 del 19 agosto 2005 - Recepimento Direttiva europea 2002/91/CE "Promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi". Successivi decreti d'integrazione: D.lg. 311/2006 attuazione della direttiva E.U. SAVE "Miglioramento energetico degli edifici, sia di nuova costruzione che per quelli esistenti". Il decreto introduceva l'obbligo della Certificazione energetica nelle compravendite quindi il concetto di prestazione e classe energetica dell'edificio, da A+ la migliore a G la peggiore.
  • Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 - Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale; successiva Legge n. 90 del 3 agosto 2013 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante… Qui venne introdotto il concetto di energia rinnovabile prodotta in loco e di edifici ad energia quasi zero NZEB. La caratteristica NZEB dal 1° gennaio 2021 è obbligatoria per tutti gli edifici nuovi e sottoposti a demolizione e ricostruzione. Questa tipologia di edifici, tra le altre, devono avere un basso o nullo fabbisogno energetico sia in regime invernale che estivo;
  • Il 26 giugno 2015 sono stati emanati tre importanti provvedimenti (decreti), che completando l'evoluzione del quadro normativo nazionale in materia di efficienza energetica degli edifici, e definendo il campo di applicazione della legge 90/2013. Inoltre per il calcolo delle prestazione energetiche e certificazioni energetiche degli edifici viene applica la norma tecnica UNI TS 11300 parti 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essa consente di valutare sia gli edifici nuovi che quelli esistenti, in relazione a condizioni standard convenzionali di riferimento (cd edificio di riferimento);
    • DM 26/06/2015 Requisiti Minimi, definisce le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione, introducendo, tra gli altro, il concetto di ristrutturazione di primo livello, ristrutturazione secondo livello e riqualificazione energetica;
    • DM 26/06/2015 Relazione tecnica. Definisce gli schemi della relazione tecnica di progetto da allegare al titolo edilizio "Relazione Tecnica D.lg 192/2005" completa di elaborati ed allegati obbligatori, comunemente chiamata "Relazione Tecnica ex legge 10", aggiornando di conseguenza il D.lg. 192/2005, schema della RT, che varia in base alle diversa tipologia d'intervento;
    • Linee Guida APE - Certificazione energetica, nuove regole per la redazione del certificato energetico che si chiamerà APE (Attestato di prestazione energetica).
  • Decreto legge n. 28 del 3 marzo 2011 - "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" . Oltre a recepire la direttiva europea, obbliga l'uso della fonti rinnovabili. In sostanza, tra gli altri aspetti, stabiliva che una quota di energia per il riscaldamento, produzione di ACS e raffrescamento (fabbisogno energetico), doveva essere prodotta in loco da fonti rinnovabili.
  • Decreto legge n. 199 del 8 novembre 2021 - "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili". Tra gli altri aspetti in materia fonti energetiche rinnovabili FER, incrementa, per gli edifici, la quota di energia rinnovabile da produrre in loco  per il proprio fabbisogno energetico (risc.+raffr.+ACS), prevista dal Dl 28/2011.

Questa è l'evoluzione normativa partita dagli anni '70 del secolo scorso, spinta dal conflitto arabo-israeliano del 1973 che fece aumentare di molto il costo delle fonti energetiche fossili. Oggi, dopo cinquant'anni, ci ritroviamo quasi nelle stesse condizioni. 

Relazione Tecnica D.lg 192/2005 e verifiche di legge

I decreti del 26 giugno 2015 Requisiti minimi e Relazione tecnica determinato la forma e la sostanza della Relazione Tecnica, che si compone di elaborati ed allegati obbligatori, quindi un vero e proprio progetto da inserire nel titolo edilizio come previsto dal DPR 380/2001 Testo Unico Edilizia. I decreti stabiliscono le modalità di calcolo della prestazione energetica ed i requisiti minimi e detreminano il "grado" di efficienza energetica dell'edificio. La RT varia in funsione dell'opera da realizzare, edificio nuovo o ristrutturazione. Sono soggette a verifica gli elememti che compongono l'involucro (pareti, solai, coperture, porte e finestre), confinanti con l'esterno o ambienti non climatizzati, in particolare sono verificate: il valore del coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione HT o la trasmittanza U (Umed), la verifica di condensa interstiziale ed il rischio muffe, verifica ponti termici, verifica della trasmittaza di porte e finestre, la trasmittanza periodica YIE e massa superficiale MS; a queste vanno aggiunte le verifiche sull'impianto termico ed al sistema stesso, come l'indice di prestazione termica EP, il rendimento stagionale, il rendimento globale medio, il rendimento di generazione, il coefficiente di prestazione delle pompe di calore COP ed EER, le quote di energia rinnovabile prodotta in loco, la potenza di picco dell'impianto fotovoltaico come previsto dal Dl 199/2021.

Vediamo come la norma suddivide le tipologie d'intervento

  • Intervento di ristrutturazione importante di primo livello. Intervento che interessa gli elementi ed i componenti che costituiscono l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente Sd2, e comporta il rifacimento dell'impianto termico. Esempio non esaustivo: "isolamento esterno con cappotto e sostituzione di infissi, compresa l'istallazione/sostituzione dell'impianto termico e produzione di ACS, impianto fotovoltaico". In questa tipologia d'intervento sono da verificare, la trasmittanza sull'intero involucro HT compresa la trasmittanza periodica, le quote di energia primaria e globale, i rendimenti degli impianti. L'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia in loco, come fotovoltaico ed altra fonte, secondo le prescrizioni del Dl 199/2021;
  • Intervento di ristrutturazione importante di secondo livello. Intervento che interessa gli elementi ed i componenti che costituiscono l'involucro con un'incidenza compresa tra il 50% ed il 25% della superficie disperdente Sd e potrebbe comportare la sostituzione dell'impianto termico e produzione di ACS, compreso il generatore. In questa tipologia d'intervento sono da verificare, le trasmittanze sugli elementi dell'involucro oggetto d'intervento, il rendimento dell'impianto se sostituito, il rendimento del generatore termico o della pompa di calore.
  • Riqualificazione energetica. Intervento sull'involucro con un'incidenza inferiore al 25% della superficie disperdente Sd e può interessare la sostituzione dell'impianto termico parte di esso o del solo generatore termico. In questa tipologia d'intervento sono da verificare, le trasmittanze sugli elementi dell'involucro oggetto d'intervento, i rendimenti degli impianti se modificati/sostituiti, il rendimento del generatori termico se sostituito o della nuova pompa di calore.

A queste tipologie d'intervento si aggiungono:

  1. Edifici di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione. L'edificio progettato deve avere caratteristiche NZEB (edifici ad energia quasi zero);
  2. Ampliamento edifici esistenti con volume superiore al 15% di quello esistente o a 500 mc, ovvero, recupero di volumi esistenti non climatizzati con cambio di destinazione d'uso collegati a nuovo impianto termico;
  3. Ampliamento edifici esistenti con volume superiore al 15% di quello esistente o a 500 mc, ovvero, recupero di volumi esistenti non climatizzati con cambio di destinazione d'uso collegati ad impianti termici esistenti;

Per le tipologie d'intervento ai punti 1) e 2) le verifiche sono analoghe alle nuove costruzioni, mentre per la tipologia al punto 3) sono escluse le verifiche sull'energia primaria e globale e sui rendimenti dell'impianto termico ed ACS.

Per aiutare a comprendere e focalizzare velocemente le giuste verifiche da effettuare, è disponibile una Tabella Semplificativa. La stessa essendo semplificativa, potrebbe non essere esaustiva, pertanto è opportuno un'attenta lettura e corretta interpretazione delle norme di legge e tecniche.

 Allegati obbligatori alla Relazione Tecnica

La RT, come detto, è parte di un progetto vero e proprio, quindi si compone di piante, sezione, prospetti, nonchè schemi, schede tecniche, naturalmente verifiche e quant'altro necessario previsto dalle norme. Senza questi elaborati il progetto non avrebbe senso e sarebbe quasi incomprensibile per chi deve realizzare l'opera. 

elaborati grafici (piante e sezioni con evidenza delle stratigrafie);

le schede tecniche degli elementi che compongono l'involucro con le verifiche della trasmittanza, della condensa interstiziale ed il rischio formazione muffa delle pareti, solai e coperture, le verifiche dei ponti termici e rischio formazione muffa, valori energetico dei vani e centrale termica, valori di trasmittanza degl'infissi e serramenti;

- elaborati impianto termico  piante con lo schema semplificato dell'impianto termico ed ACS, la rete tubiera ed i terminali, il generatore, la termoregolazione, gli impianti FER. Inoltre, sempre su pianta, le potenze termiche di progetto totali e per singolo vano, i carichi estivi,  la descrizione della  destinazione d'uso dei locali.

Qui i link dove è possibile visionare alcuni esempi di Relazione Tecnica, schede tecniche relativi parete e solaio, finestre, ponti termici, centrale termica e vani (solo stralcio).

Un altro elaborato necessario, non in fase di progettazione, ma da inserire alla chiusura dei lavori (Fine Lavori) è l'AQE (Attestato di Qualificazione Energetica), adempimento a cura del Direttore dei Lavori. Il tecnico, nell'AQE, stima i valori di energia primaria, i rapporti di forma, la tipologia d'impianti e generatori (potenze e rendimenti). L'AQE non va trasmesso al sistema regionale SIAPE o altre Agenzie Regionali. Da non confondere con l' APE (Attestato di Prestazione Energetica) che va redatto da un tecnico certificatore terzo e presente nell'elenco regionale dei Certificatori (in Calabria SIAPE Calabria). Per maggiori dettagli sull'APE è a disposizione la pagina "Cos'è l'APE" e l'articolo "Guida a comprendere l'APE" , tutti su questo sito.

APE Miglior prezzo

CEE Geometra Pio Caracciolo
Consulente e certificatore Energetico Edifici (DPR 75/2013)
contrada Ponticello n. 10 - 87018 San Marco Argentano (CS)
tel. 347.3908774   e-mail: geometracaracciolo@gmail.com
NOTE
1 FEN Il Fabbisogno energetico normalizzato è la quantità di energia primaria globale richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura ad un valore costante di 20 °C prevedendo un adeguato ricambio d'aria durante la stagione di riscaldamento.
2 Sd Superficie disperdente è la somma di tutte le superfici lorde esposte verso l'esterno e verso locali non riscaldati (esempio).

Glossario ENEA dei termini settore dell'efficienza energetica di edifici